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Data di Pubblicazione: 09-06-2011
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Data di Pubblicazione: 06-06-2011
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Data di Pubblicazione: 06-06-2011
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Data di Pubblicazione: 13-05-2011
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Data di Pubblicazione: 13-03-2009
Data di Scadenza: 31-05-2009
Data di Pubblicazione: 06-04-2008
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Data di Pubblicazione: 06-06-2011
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Decreto 593/2000 - Incentivi per la ricerca scientifica

Decreto Ministeriale del 8 agosto 2000 VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999: "Regolamento recante norme concernenti l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica"; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", che, all’art. 11, comma 1, lett. D), delega il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad emanare uno o più decreti diretti a riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso; 

VISTO il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori"; 

VISTO, in particolare, l’art. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo che prevede l’emanazione da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di decreti di natura non regolamentare per la definizione di tutte le modalità procedurali relative alle attività e agli strumenti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo stesso; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998, recante: "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, del predetto decreto legislativo che dispone che gli interventi siano attuati secondo gli ivi disciplinati procedimenti di carattere automatico, valutativo o negoziale; 

VISTA la Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C; 

VISTA la Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 23 luglio 1996 n. C 213/4; 

VISTA la Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alla Formazione, n. 98/C 343/07, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 11 novembre 1998 n. C 343/10; 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea relativa agli aiuti "de minimis" n. 96/C 68/06, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 6 marzo 1996, n. C68/9; 

VISTO il decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministero del Tesoro, n. 275 del 22 luglio 1998 che, in applicazione dell’art. 5 della legge 27 dicembre 1998, n. 449, disciplina la concessione di incentivi fiscali a sostegno della ricerca scientifica; 

VISTO l’articolo 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; 

RITENUTA l’opportunità di procedere all’adozione di un unico decreto comprensivo delle modalità procedurali relative alle attività di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 297/99 ; 

VISTA la nota della Commissione Europea del 26 luglio 2000, n. D 430165, con la quale è stata comunicata la decisione, adottata in data 26 luglio 2000, di non sollevare obiezioni in merito alla compatibilità del regime di Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo, di cui al presente decreto, con il trattato CE; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il DPR 3 giugno 1998, n. 252: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazione e delle informazioni antimafia";   

D E C R E T A 

TITOLO I
(Principi generali)   

Articolo 1 
(criteri e modalità procedurali) 

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (di seguito denominato decreto legislativo n. 297/99) le forme, i criteri e le modalità procedurali dell’intervento del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito denominato MURST) a sostegno delle attività indicate all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 297/99.   

Articolo 2
(ambito operativo) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, il MURST interviene a sostegno dell’attività di ricerca industriale definita come: "la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti". 

2. L’intervento di sostegno può estendersi anche a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo consistenti nella concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. 

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, le predette attività di sviluppo precompetitivo sono ammissibili purché necessarie alla validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale.   

Articolo 3 
(modalità procedurali) 

1. Gli specifici interventi di sostegno sono realizzati secondo modalità procedurali di carattere valutativo, negoziale, automatico. 2. Secondo modalità procedurali di carattere valutativo sono realizzati interventi di sostegno a favore di:

  1. progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 in ambito nazionale; 
  2. progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui articolo 2 nell’ambito di programmi o di accordi intergovernativi;
  3. progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale;
  4. progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca;
  5. progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 finalizzate al riorientamento e al recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca;
  6. progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico.
3. Secondo modalità procedurali di carattere negoziale sono realizzati interventi di sostegno a favore di:
  1. progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 e di formazione presentati in conformità a bandi emanati dal Murst ovvero per la realizzazione di iniziative nell’ambito della programmazione negoziata della Pubblica Amministrazione.
4. Secondo modalità procedurali di carattere automatico sono realizzati interventi di sostegno a favore di:
  1. affidamento ad università, enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, fondazioni private che svolgono attività di ricerca, laboratori di ricerca esterni pubblici e privati ricompresi in apposito albo, di commesse relative a studi e ricerche sui processi produttivi, e/o ad attività applicative dei risultati della ricerca, e/o alla formazione del personale tecnico per l’utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali;
  2. progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 agevolati nell’ambito di iniziative comunitarie;
  3. assunzione di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione post-laurea, di dottorato di ricerca per l’avviamento ad attività di ricerca;
  4. assunzione a termine in sostituzione di personale di ricerca distaccato dagli enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, nonché in sostituzione di professori e ricercatori universitari;
  5. assunzione di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Articolo 4 
(fondo per le agevolazioni alla ricerca) 

1. Gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle disponibilità annuali del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (di seguito denominato FAR) di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999. 

2. Sulla base delle direttive del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui all’art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 297/99, il competente Servizio del Ministero ripartisce annualmente, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le risorse del predetto FAR tra le forme di intervento di cui al presente decreto. Ove necessario, il predetto Servizio può procedere in corso d’anno, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a modifiche della predetta ripartizione. 

3. Il MURST, in caso di esaurimento in corso d’anno delle disponibilità del FAR, ne fa tempestiva comunicazione in Gazzetta Ufficiale e adotta i conseguenti provvedimenti in relazione alle domande non soddisfatte ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/98. 

4. Il MURST cura direttamente la gestione contabile-amministrativa del FAR, provvedendo in particolare, alla gestione delle attività finanziabili con procedimento automatico di cui al Titolo IV del presente decreto. 

5. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, e nell’ambito delle attività finanziabili con procedimento valutativo e negoziale, di cui ai Titoli II e III del presente decreto, il MURST si avvale, per gli adempimenti tecnici, amministrativi ed istruttori connessi alla concessione delle agevolazioni, dei soggetti, individuati ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, e indicati all’elenco pubblicato unitamente al presente decreto, del quale non costituisce parte integrante, nonché, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici, di esperti iscritti in apposito albo ministeriale. 

6. Ai sensi e ai fini dell’art. 8 del decreto legislativo n. 297/99, il MURST può procedere, con onere a carico del Fondo di cui al precedente comma 1, a specifiche attività di studio, analisi e monitoraggio; a tale scopo il MURST si avvale di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi.   

TITOLO II
 
(attività finanziabili con procedimento valutativo)  

Articolo 5 
(progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale)

1. Per la realizzazione di autonomi progetti di ricerca industriale, definita ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, può essere presentata una domanda di agevolazione al MURST da uno o più dei seguenti soggetti:

  1. imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
  2. imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  3. imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  4. centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);
  5. consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
  6. i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere stabile organizzazione nel territorio nazionale. 

3. I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 possono presentare una domanda di agevolazione anche congiuntamente con Università, Enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, Enea, Asi, ai fini della stipula di un contratto cointestato. In tal caso la partecipazione finanziaria nel progetto da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) deve essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto stesso, pena l’inammissibilità della domanda.

4. Il limite di cui al comma precedente è fissato al 30% ove il progetto preveda il completo svolgimento delle attività nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie. Tale norma si applica anche per i progetti che ricomprendano attività da svolgersi al di fuori delle aree predette per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto, ove sia accertata l’impossibilità di reperire analoghe competenze nelle stesse aree. 

5. Per ciascun soggetto, anche ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, sono ricevibili domande di agevolazione per progetti la cui quota di competenza non sia superiore a 7,5 Meuro (Milioni di euro) l’anno. Il progetto il cui importo sia superiore a 7,5 Meuro, o che determini, in relazione a progetti già presentati nell’anno, il superamento di tale soglia, è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 6 del presente decreto.  

6. La domanda, da redigersi secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST, dovrà evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali del progetto, i seguenti elementi informativi:

  1. l’interesse industriale, del richiedente o anche settoriale-intersettoriale, all’esecuzione del progetto;
  2. l’impatto economico-occupazionale dei risultati perseguiti, con descrizione del mercato di riferimento;
  3. la capacità tecnico-scientifica ed economica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di cui all’articolo 2;
  4. l’articolazione e la relativa valorizzazione delle attività rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del presente decreto;
  5. per i soli progetti proposti da imprese non rientranti nei parametri dimensionali di cui al successivo articolo 21 (di seguito denominate Grandi imprese), l’effetto di incentivazione prodotto dall’agevolazione ai sensi del punto 6 della vigente disciplina comunitaria per gli Aiuti di Stato alla R&S. La sussistenza di tale elemento, che costituisce requisito di ammissibilità della domanda, è presunta per i progetti presentati da Piccole e Medie Imprese ai sensi del successivo articolo 21 (di seguito definite PMI).
7. L’intera documentazione dovrà essere presentata in n. 4 copie, di cui una firmata in originale. All’atto della piena operatività dell’istituto della firma elettronica il MURST stabilisce, con apposito comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la data di avvio del relativo utilizzo e le specifiche modalità, al fine di garantire la completa gestione della predetta documentazione attraverso l’utilizzo dei supporti informatici. 

8. Saranno considerate non ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FAR o nei confronti del MURST, ovvero sottoposti a una delle situazioni di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o alla legge 3 aprile 1979, n. 94, e successive modifiche e integrazioni. Il MURST comunica direttamente al proponente l’inammissibilità della domanda, evidenziandone le motivazioni. 

9. La domanda dovrà essere accompagnata dalla certificazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale della rispondenza dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato ai parametri indicati in allegato 1. Per le società che a termine di legge non dispongono di tale organo di controllo, la stessa certificazione verrà rilasciata dal legale rappresentante o da suo delegato. 

10. Per i soggetti di recente costituzione, che non dispongono ancora di un conto economico su base annuale, nonchè per i soggetti che successivamente all’approvazione dell’ultimo bilancio siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell’assetto aziendale, la certificazione della rispondenza è effettuata sulla base del solo parametro di congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto. Per i progetti presentati da società di ricerca di cui all’articolo 17 del presente decreto, dai centri di ricerca industriale di cui alla lettera d) del precedente comma 1, la certificazione della rispondenza del parametro di onerosità della posizione finanziaria deve, almeno, riguardare la società indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda, i soggetti richiedenti siano interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell’assetto aziendale, gli stessi sono tenuti a darne tempestiva comunicazione e documentazione al MURST. 

11. I progetti presentati dai soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, per i quali l’affidabilità economico-finanziaria non è soddisfatta, possono essere ammessi all’agevolazione nel caso di verifica positiva su ciascuna delle imprese o centri consorziati da effettuare suddividendo fra esse il costo in ragione dell’incidenza della quota di partecipazione al consorzio (rispetto al totale della quota detenuta dalle imprese o centri stessi). 

12. Per tutti i progetti presentati da PMI, il MURST, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette la stessa, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, ad uno o più degli esperti iscritti nell’apposito albo ministeriale di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99 ed individuati a rotazione secondo le competenze necessarie, (di seguito denominato esperto), per la valutazione dei contenuti tecnico-scientifici del progetto, nonché al soggetto indicato dal richiedente tra quelli convenzionati con il MURST, per gli adempimenti tecnico-amministrativi di cui al citato articolo 7, comma 1, ivi comprese le attività di istruttoria tecnico-economica di cui al comma 16 (di seguito denominato soggetto convenzionato). 

13. Per i soli progetti presentati da Grandi imprese, il MURST, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, trasmette la stessa, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, al Comitato di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, (di seguito denominato Comitato) per una valutazione preliminare, nella prima riunione utile, riguardante, in particolare, la sussistenza dell’effetto di incentivazione di cui alla lettera e) del comma 6 del presente articolo. Il Comitato, a tali fini, può avvalersi, anche in contraddittorio con il soggetto proponente, degli esperti inseriti nell’elenco di cui allo stesso art. 7, comma 1. 

14. Ove il Comitato, che per tutte le attività di propria competenza si riunisce con cadenza almeno mensile, valuti non sussistente il predetto effetto di incentivazione, il MURST comunica al soggetto richiedente l’inammissibilità del progetto. In caso di valutazione preliminare positiva, il MURST trasmette la documentazione all’esperto indicato dal Comitato e al soggetto convenzionato per gli adempimenti di cui al precedente comma 12. 

15. L’esperto, entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto, invia al MURST e al soggetto convenzionato l’esito della propria istruttoria, utilizzando a tal fine lo schema di relazione predisposto dal MURST e valutando, anche sulla base dei dati dichiarati dall’impresa e attraverso visita in loco, i seguenti profili:

  1. novità e originalità delle conoscenze acquisibili rispetto allo stato dell’arte;
  2. utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;
  3. congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;
  4. articolazione delle attività proposte, sia dal punto di vista dello sviluppo temporale sia dal punto di vista delle tipologie di cui all’art. 2, commi 1, 2, 3;
  5. per i soli progetti presentati da Grandi imprese, la sussistenza dell’effetto di incentivazione di cui alla lettera e) del comma 6 del presente articolo;
  6. la sussistenza delle condizioni per la concessione delle ulteriori agevolazioni di cui al comma 21 del presente articolo.
16. Il soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’esperto, invia al MURST, unitamente a tale relazione, l’esito della propria istruttoria tecnico-economica, utilizzando a tal fine lo schema di relazione predisposto dal MURST e avendo verificato, anche sulla base dei dati indicati dal proponente e attraverso visita da effettuarsi congiuntamente con l’esperto:
  1. l’assenza di altri finanziamenti pubblici a favore del medesimo progetto, nonchè delle condizioni di cui al comma 8;
  2. la capacità economico-finanziaria del soggetto richiedente in ordine alle modalità di realizzazione del progetto proposto, con eventuale indicazione di specifiche condizioni cui subordinare l’esito dell’istruttoria;
  3. l’attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente.
17. Nell’ambito degli atti convenzionali con l’esperto e con il soggetto convenzionato, sono indicate le misure sanzionatorie da applicarsi nei casi, imputabili a tali soggetti, di mancato adempimento dei rispettivi compiti. 

18. Il MURST trasmette le relazioni di cui ai commi 15 e 16 al Comitato che, preso atto delle relazioni, entro la prima riunione successiva alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto proponendo contestualmente al Ministero l’adozione dei relativi provvedimenti. In caso di non ammissione del progetto all’intervento del FAR in quanto riguardante prevalentemente attività di sviluppo precompetitivo, l’intera documentazione, comprensiva delle relazioni istrutttorie, è trasmessa al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato secondo modalità definite ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 297/99, fatta comunque salva la data della presentazione della domanda. 

19. Il MURST, acquisito il parere del Comitato, adotta, con proprio decreto, la relativa determinazione che, ove positiva, indica le forme e le misure dell’intervento sulla base dei seguenti criteri generali e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca pari, in particolare, al 50% in Equivalente Sovvenzione Lorda (di seguito denominata ESL) per le attività di ricerca industriale e al 25% in ESL per le attività di sviluppo precompetitive:

a) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale, l’agevolazione viene concessa nelle seguenti forme:

  1. 25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
  2. 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
b) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo precompetitivo, l’agevolazione viene concessa nelle seguenti forme:
  1. 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
  2. 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
20. L’agevolazione nella forma del credito agevolato avviene al tasso di interesse determinato con apposito provvedimento ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni. 

21. Per ciascuna delle tipologie di attività, possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo del 25%:

  1. 10% per progetti di ricerca presentati da Piccole e Medie Imprese, così come definite all’articolo 21 del presente decreto; a tal fine, per i progetti proposti congiuntamente da più imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme predette;
  2. 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all’art. 87, paragr. 3, lett. a) del Trattato di Amsterdam, indicate all’articolo 22 del presente decreto;
  3. 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all’art. 87, paragr. 3, lett. c) del Trattato di Amsterdam, indicate all’articolo 22 del presente decreto;
  4. 10% per i progetti per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
d1) prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell’intero valore del progetto stesso da parte di uno o più partner di altri Stati membri della UE, purché non vi siano rapporti di partecipazione azionaria o di appartenenza al medesimo gruppo industriale tra l’impresa richiedente e il partner estero; 
d2) prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell’intero valore del progetto stesso da parte di enti pubblici di ricerca e/o Università.
22. Ai fini del rispetto dei limiti di cui al comma 21, per i costi delle attività da svolgersi nelle regioni di cui al precedente punto b) il cumulo con le ulteriori agevolazioni indicate al comma predetto non può superare il limite del 25% dei costi ammissibili. 

23. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, la quota di agevolazione aggiuntiva di cui al comma 21 determina una corrispondente riduzione della quota di intervento concesso nella forma del credito agevolato. 

24. Ai sensi della vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sono considerati ammissibili, al netto dell’IVA, i seguenti costi:

  1. spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
  2. costo delle strumentazioni, attrezzature, terreni e fabbricati, di nuovo acquisto da utilizzare per l'attività di ricerca detratto l’eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall’utilizzo a fini produttivi;
  3. costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;
  4. spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale;
  5. altri costi d’esercizio (ad es: costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.
25. Il progetto non è finanziabile se presenta quote di attività da commissionare al di fuori di Stati membri dell’Unione Europea superiori al 20% del costo totale, salva la accertata impossibilità, da parte del soggetto proponente, di reperire per la parte eccedente analoghe competenze in ambito comunitario. 

26. Per i progetti che prevedono il completo svolgimento delle attività nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il proponente può richiedere, in sede di domanda, che l’intervento del Ministero sia concesso nella forma del contributo nella spesa, sulla base di seguenti criteri generali e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca:

  1. 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale;
  2. 25% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo precompetitive;
  3. si applicano le disposizioni di cui ai commi 21 e 22.
27. Il comma 26 si applica anche per i progetti che ricomprendano attività da svolgersi al di fuori delle aree predette per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto, ove sia accertata l’impossibilità di reperire analoghe competenze nelle stesse aree. 

28. Fermo restando il contributo nella spesa di cui ai commi 19 e 21 del presente articolo, nonchè quanto previsto al comma 23, il soggetto proponente in sede domanda può richiedere, in alternativa al credito agevolato di cui ai commi 19 e 20, l’intervento del MURST nella forma del contributo in conto interessi indicando, quale ente finanziatore, uno dei soggetti convenzionati di cui all’articolo 4, comma 5, del presente decreto. Lo stesso soggetto assicurerà la stipula e la gestione del contratto di finanziamento. In considerazione delle risorse disponibili, il MURST si riserva, comunque, la facoltà di individuare la più idonea forma di intervento. 

29. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, l’intervento dell’istituto finanziatore non può superare il 55% delle spese giudicate ammissibili per le attività di ricerca industriale e il 50% delle spese giudicate ammissibili per le attività di sviluppo precompetitive; il finanziamento avrà una durata massima di dieci anni, comprensiva di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a quattro anni. Il contributo in conto interessi del MURST è pari all’85% del tasso di riferimento vigente nel mese di stipula del contratto. 

30. Il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica provvede, con proprio decreto, ad aggiornare periodicamente le percentuali di intervento di cui al presente articolo in funzione dell’andamento dei tassi di interesse, dandone comunicazione all’Unione Europea. 

31. Nei casi di progetti proposti congiuntamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca, ivi compresi Enea e Asi, possono richiedere in sede di domanda, e in alternativa alle forme di intervento di cui ai precedenti commi 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 il riconoscimento, nella forma del contributo nella spesa, dei costi marginali da essi direttamente sostenuti e comunque nel rispetto dei limiti comunitari di cui al precedente comma 19. 

32. Il decreto di cui al precedente comma 19 è comunicato al proponente unitamente, in caso di diniego dell’agevolazione, alle relative motivazioni. Il provvedimento di concessione dell’agevolazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la relativa esecutività è subordinata alla verifica delle condizioni dettate dalla vigente normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata. 

33. Per i progetti ammessi all’agevolazione, i relativi costi decorrono dalla data di adozione del decreto del MURST, e comunque dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda. Il decreto, corredato di tutta la documentazione, ivi compresa quella necessaria per la predisposizione del capitolato tecnico, è trasmesso al soggetto convenzionato per la stipula del contratto. 

34. Il soggetto convenzionato provvede alla stipula del contratto, sulla base dello schema ufficiale predisposto dal MURST, entro 60 giorni dalla data di ricezione del decreto di cui al precedente comma 19, previa acquisizione della necessaria documentazione da parte del richiedente, nonchè previa verifica da parte dell’esperto della rispondenza del capitolato tecnico con le determinazioni del MURST. Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, il soggetto convenzionato segnala al MURST le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni. 

35. All’atto della stipula il soggetto contraente può richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell’intervento concesso; in tal caso si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 19 del presente decreto.

 36. Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento semestrali, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali - effettuate dal soggetto convenzionato e dall’esperto di cui al comma 14 - è subordinata la relativa erogazione contrattuale. Ciascuna erogazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla ricezione da parte del soggetto convenzionato della documentazione attestante il diritto alla erogazione stessa. Nel caso in cui, nel corso delle attività contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di finanziamento ai sensi del decreto legislativo n. 297/99, ovvero in una delle situazioni di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o alla legge 3 aprile 1979, n. 94, e successive modifiche e integrazioni, il MURST, anche su proposta del soggetto convenzionato, si pronuncia in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento. In caso di revoca per cause non imputabili al contraente, spetta l’agevolazione per la parte di attività correttamente eseguita. 

37. Annualmente, i soggetti convenzionati riferiscono al MURST, con specifica relazione, circa l’andamento complessivo dei progetti finanziati a valere sul FAR di loro competenza. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Essi sono, inoltre, notificati al Comitato, di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, nonchè alla Segreteria Tecnica di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 204/98 per le attività di competenza del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui al’articolo 5 dello stesso decreto. Le informazioni relative ai progetti completati sono accessibili al pubblico, compatibilmente con il rispetto del segreto industriale. 

38. Ciascun soggetto beneficiario è tenuto, entro i 2 anni successivi alla conclusione del progetto, a presentare al MURST una relazione in merito all’impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti. In caso di mancata presentazione, il soggetto è escluso per gli anni successivi dagli interventi di cui al presente decreto.   

Articolo 6 
(progetti autonomamente presentati di importo superiore a 7,5 Meuro) 

1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, i soggetti ammissibili ai sensi del precedente articolo 5 del presente decreto che, nel corso dell’anno successivo, intendano proporre autonomamente progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 di importo complessivamente superiore a 7,5 Meuro, presentano al MURST un Documento illustrativo delle linee programmatiche delle proprie attività di ricerca e innovazione. 

2. Il Documento dovrà contenere, tra l’altro, elementi informativi circa gli obiettivi e le strategie di ricerca e innovazione dell’azienda in un periodo di almeno tre anni. A tal fine, dovranno essere sinteticamente descritti i progetti da sviluppare e per i quali si intendono presentare al MURST le istanze nell’anno successivo.

3. Il MURST tiene conto del Documento ai fini della ripartizione delle risorse del FAR nell’ambito del decreto di cui al precedente articolo 4, comma 2. 

4. In ciascun anno, nei periodi ricompresi tra il 1° e il 31 gennaio e tra il 1° e il 31 luglio, i soggetti ammissibili presentano, in coerenza con il Documento di cui ai precedenti commi 1 e 2, i progetti di ricerca di importo superiore, anche cumulativamente, a 7,5 Meuro. Per tali progetti valgono le modalità procedurali di cui al predetto articolo 5, salva l’applicazione delle disposizioni seguenti. 

5. Il MURST, verificata la regolarità della documentazione, sottopone al Comitato di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, alla prima riunione utile, i progetti pervenuti, al fine di individuare quelli da avviare alla fase istruttoria di cui ai commi 15 e 16 del precedente articolo 5. 

6. A tale scopo, il Comitato, anche avvalendosi degli esperti di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, individua i progetti da avviare alla successiva fase istruttoria, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

  1. il grado di coerenza con il Documento presentato dal richiedente;
  2. la conformità agli indirizzi generali della politica nazionale della ricerca;
  3. per i soli progetti presentati da Grandi imprese, l’effetto di incentivazione prodotto dall’agevolazione ai sensi della punto 6 della vigente disciplina comunitaria per gli Aiuti di Stato alla R&S;
  4. l’interesse industriale, settoriale o intersettoriale, alla realizzazione del progetto;
  5. le ricadute economico-occupazionali.
7. Il MURST, acquisite le risultanze del Comitato, trasmette i progetti ammissibili al soggetto convenzionato e all’esperto, indicato dal Comitato stesso, per le attività istruttorie di rispettiva competenza. Per i progetti ritenuti non ammissibili, il MURST provvede alla relativa comunicazione nei confronti del soggetto richiedente. 

8. La definizione delle complessive attività istruttorie deve compiersi entro i 5 mesi successivi alle scadenze sopra indicate del 31 gennaio e del 31 luglio. I costi ammissibili decorrono dal 60° giorno successivo alla pronuncia del Comitato in merito alla valutazione di cui al precedente comma 6. Tale pronuncia è tempestivamente comunicata al richiedente. 

9. I progetti di cui al presente articolo si concludono con un accertamento finale effettuato da una apposita commissione di nomina ministeriale. 

10. I progetti il cui costo superi i 25 milioni di Euro, beneficianti di un aiuto superiore ai 5 milioni di Euro, in Equivalente Sovvenzione Lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla vigente Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo e, comunque, secondo quanto previsto da specifici regimi settoriali. 

Articolo 7 
(progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca 
nell’ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione) 

1. Le domande di agevolazione per progetti nazionali di ricerca da svilupparsi nell’ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione seguono le modalità procedurali di cui all’articolo 5 del presente decreto. 

2. Per tali progetti, le attività di ricerca sono agevolate del MURST nella forma del contributo nella spesa secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 5, commi 21 e 22, del presente decreto. 

3. La concessione dell’agevolazione è subordinata al riconoscimento della validità del progetto nell’ambito dell’accordo intergovernativo di riferimento. 

4. Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, il MURST segue lo sviluppo complessivo dei progetti nell’ambito dell’accordo di cui al comma precedente. 

5. I progetti il cui costo sia pari o superiore ai 40 milioni di Euro, beneficianti di un aiuto pari o superiore ai 10 milioni di Euro, in Equivalente Sovvenzione Lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla lettera della stessa Commissione Europea del 2 maggio 1997.   

Articolo 8
 
(progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione
 di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale) 

1. Per la realizzazione di progetti relativi ad attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, può essere presentata al MURST una domanda di agevolazione dai soggetti indicati all’art. 5, comma 1, del presente decreto. Le attività di formazione professionale devono essere finalizzate all’apprendimento di conoscenze utili per le attività di ricerca e sviluppo e non a scopi di produzione industriale, e destinate al personale di ricerca, anche dipendente, del soggetto proponente. Tali progetti possono essere presentati contestualmente ad un progetto di ricerca ovvero in forma autonoma. Per tali progetti non si applica il comma 3 del predetto articolo 5. 

2. Il soggetto proponente deve avvalersi, nello sviluppo delle attività di formazione, anche di strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o degli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compresi ENEA ed ASI. 

3. Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e professionale, le attività di formazione devono avere per oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l’approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti le attività di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attività di formazione devono riguardare, altresì, l’apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata. 

4. Sono agevolabili le seguenti spese, anche se sostenute all’estero:

  1. costo del personale docente;
  2. spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
  3. altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
  4. strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
  5. costi dei servizi di consulenza;
  6. costo del personale per i partecipanti alla formazione fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati di cui ai punti precedenti.
5. Nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla formazione "generale", gli interventi a favore dei progetti di formazione di cui al presente articolo sono concessi, nella forma del contributo nella spesa, nella misura del 50% del costo ammissibile. Possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:
  1. 20% per i progetti di formazione proposti da PMI;
  2. 10% per le attività di formazione da svolgersi nelle aree ammesse alla deroga ai sensi dell’art. 87.3, lettera a), del Trattatto di Amsterdam;
  3. 5% per le attività di formazione da svolgersi nelle aree ammesse alla deroga ai sensi dell’art. 87.3, lettera c), del Trattatto di Amsterdam;
6. Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all’art. 5 del presente decreto, ad eccezione del comma 5. 

7. I soggetti destinatari di agevolazioni per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attività di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito. 

 Articolo 9 
(progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2, 
da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca) 

1. Le domande di agevolazione per le attività di cui all’articolo 2 del presente decreto possono ricomprendere anche attività relative all’ampliamento, l’ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione, l’acquisizione o la delocalizzazione di centri già esistenti ovvero alla realizzazione di nuovi centri di ricerca. 

2. I costi per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 sono riconoscibili solo ove ne sia accertato il collegamento funzionale con la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 del presente decreto. 

3. L’ammissibilità delle domande proposte ai sensi del comma 1 è subordinata ad attività di formazione finalizzata alla assunzione, ove trattasi di realizzazione o ampliamento di centri, nonché alla riqualificazione professionale e/o aggiornamento ove trattasi di ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione, delocalizzazione di centri esistenti. 

4. Salva l’applicazione delle disposizioni seguenti, le domande di agevolazione presentate ai sensi del comma 1 sono soggette alle disposizioni dell’articolo 5 del presente decreto. 

5. Per le specifiche attività descritte al comma 1 sono ammissibili i costi relativi ai terreni e fabbricati di cui all’Allegato 2 della Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla R&S. In particolare sono ammissibili:

  1. progettazione e studi di fattibilità, nei limiti del 5% delle spese ammissibili;
  2. acquisizione delle aree e fabbricati da utilizzare esclusivamente per l’attività di ricerca (i fabbricati non devono essere stati oggetto di precedenti agevolazioni negli ultimi dieci anni);
  3. realizzazione di opere edili ed infrastrutturali (sistemazione del suolo, opere murarie, viabilità e verde, impianti tecnologici, ecc.) da utilizzare esclusivamente per l'attività di ricerca;
 6. I costi di cui al comma 5 decorrono ai sensi dei precedenti articoli 5, comma 33, e 6, comma 8, salvo le spese per progettazione e studi di fattibilità che decorrono dai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda. 

7. La concessione delle agevolazioni per le attività di cui al comma 1 è vincolata alla destinazione dell'immobile e delle attrezzature alle attività di ricerca, nonché al divieto di vendita, locazione o messa a disposizione di terzi, a qualsiasi titolo dell’immobile agevolato per una durata di almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli investimenti, data attestata dal legale rappresentante. In caso di violazione di tale obbligazione si provvederà alla revoca delle agevolazioni concesse maggiorate degli interessi legali da calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni alla data della certificazione. Ai fini di cui sopra, per data di ultimazione degli investimenti, si intende quella dell'ultima fattura o dell’ultimo titolo di spesa ammissibile. 

8. Per le attività di formazione, per le quali le spese non devono essere inferiori al 10% dell’investimento ammesso, si applicano le procedure e le modalità previste all’art. 8. 

9. I progetti di cui al presente articolo si concludono con un accertamento finale effettuato da una apposita commissione di nomina ministeriale.   

Articolo 10
 
(progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di 
competitività di strutture di ricerca industriale, 
con connesse attività di formazione del personale di ricerca) 

1. Ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, i soggetti ammissibili di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del presente decreto possono presentare al 28 febbraio di ciascun anno specifici progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 e per la realizzazione di attività di formazione e/o riqualificazione professionale finalizzati al riorientamento e al recupero di competitività delle proprie strutture di ricerca. 

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione, e verificata dal MURST la regolarità della documentazione presentata, i progetti, redatti secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST sono preselezionati da una Commissione nominata, annualmente, dal Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro medesimo, e da tre membri designati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

3. La Commissione individua i progetti ammissibili alla successiva fase istruttoria, valutandone i seguenti profili:

  1. coerenza dello scenario di riferimento descritto dal proponente con gli obiettivi di riorientamento e recupero di competitività dell’intervento di cui al presente articolo;
  2. il livello delle ricadute economico-occupazionali, anche con riferimento alla possibilità di recupero occupazionale, delle conoscenze acquisibili, in relazione al contesto tecnologico e/o territoriale di riferimento;
  3. la capacità del soggetto proponente, una volta ottenuta l’agevolazione del MURST, di reinserirsi utilmente nel mercato di riferimento.
4. L’esito della preselezione è comunicato al MURST che avvia la fase istruttoria del progetto ai sensi dell’art. 5 del presente decreto, ad eccezione del comma 5 e salva l’applicazione delle disposizioni seguenti. 

5. Per tali progetti, le attività di ricerca sono agevolate dal MURST nella forma del contributo nella spesa secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 5, commi 21 e 22, del presente decreto. Le attività di formazione sono agevolate nella forma del contributo nella spesa, secondo le misure indicate al comma 5 del precedente articolo 8. 

6. La decorrenza dei costi è fissata ai sensi dell’art. 6, comma 8, del presente decreto. 

7. I decreti ministeriali di ammissione all’intervento agevolativo sono comunicati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al comma 36 del precedente articolo 5. 

8. Ciascun soggetto non può presentare, ai sensi del presente articolo, più di una richiesta di agevolazione in un arco temporale di 5 anni.   

Articolo 11 
(progetti autonomamente presentati per attività di ricerca 
proposte da costituende società) 

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, i soggetti di cui al comma successivo possono presentare al MURST una domanda di agevolazione per specifici progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2. A tal fine l’intervento del MURST opera secondo i criteri e le modalità procedurali di cui ai seguenti commi. 

2. Le domande di cui all’articolo 1 possono essere presentate da:

  1. professori e ricercatori universitari;
  2. personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI;
  3. dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare le domande anche congiuntamente ad uno o più dei seguenti soggetti:
  1. università, enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI;
  2. società di assicurazione, banche iscritte all’albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  3. uno o più dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell’articolo 5, comma 1, del presente decreto.
4. I progetti di cui al comma precedente, redatti secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST e pubblicato unitamente al presente decreto, del quale non costituiscono parte integrante, debbono essere presentati allegando formale dichiarazione di impegno dei soggetti proponenti a costituire una società entro i tre mesi successivi alla eventuale selezione del progetto. 

5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, del richiamato decreto legislativo n. 297/99, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono ammissibili agli interventi del presente decreto solo ove i relativi regolamenti universitari o degli enti di appartenenza ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, e abbiano definito le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale nonchè le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire. 

6. I soggetti proponenti devono presentare una descrizione dettagliata del progetto di ricerca, ai sensi delle definizioni riportate all’articolo 2 del presente decreto, unitamente alle informazioni relative al mercato di riferimento, nonchè ad un piano di sviluppo e un piano finanziario della nuova società. I soggetti proponenti si impegnano, altresì, a fornire tutti gli elementi complementari necessari alla valutazione della richiesta. 

7. Il competente ufficio del MURST, verificata la regolarità della documentazione proposta, trasmette gli atti alla Commissione di cui al comma successivo per la valutazione della richieste ai sensi del successivo comma 9. 

8. Allo scopo di cui al comma precedente, il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica istituisce, con proprio decreto e ai sensi degli artt. 12, comma 4, lett. f) e 13, comma 5, della legge n. 168/89, una Commissione composta da n. 5 esperti, scelti, nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, tra personalità di alta qualificazione e comprovata esperienza nel settore finanziario, imprenditoriale, e di applicazione della ricerca industriale. Per ogni componente è nominato un membro supplente.

 9. La Commissione, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, effettua una preselezione dei progetti valutando, anche avvalendosi di specifiche competenze di volta in volta necessarie e individuate nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, la stessa sulla base, in particolare, dei seguenti elementi:

  • ruolo del soggetto proponente;
  • prospettive economiche e di mercato del progetto;
  • carattere innovativo del progetto;
  • qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
  • consistenza e qualità del gruppo: a tal fine sarà attribuito particolare rilievo alla presenza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 3.
10. Il MURST, acquisite le risultanze della Commissione, sottopone le stesse alla prima riunione utile del Comitato di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Acquisitone il parere, il MURST adotta, con proprio decreto, il provvedimento che, ove positivo, indica le forme e le misure dell’intervento ai sensi del successivo comma 14. Il decreto è comunicato al proponente unitamente, in caso di diniego dell’agevolazione, alle relative motivazioni. Il provvedimento di concessione dell’agevolazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

11. Il decreto di cui al comma precedente è adottato entro i 120 giorni successivi alla presentazione delle richieste. L’esecutività del decreto di concessione è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso. 

12. Il decreto di concessione è trasmesso ad uno dei soggetti, indicato dal proponente tra quelli convenzionati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, ai fini della stipula con il soggetto beneficiario del relativo contratto per la gestione dell’intervento. A tale scopo il soggetto convenzionato può richiedere al MURST di avvalersi degli esperti di cui all’articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 297/99. 

13. Il soggetto convenzionato provvede alla stipula del contratto, entro trenta giorni dalla costituzione dell’impresa. Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, il soggetto convenzionato segnala al MURST le motivazioni per l’adozione delle relative determinazioni. 

14. Ai sensi delle disposizioni comunitarie in tema di Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo, l’intervento del MURST a favore della nuova società è riconosciuto, nella forma del contributo nella spesa, nel limite massimo di 1 miliardo di Lire, secondo le seguenti percentuali di intervento:

  1. 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale;
  2. 25% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo precompetitive;
  3. si applicano, altresì, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 del precedente articolo 5;
15. L’importo è erogato dal MURST, per il tramite del soggetto convenzionato, nel modo seguente:
  1. anticipazione pari al 50% all’atto della stipula;
  2. versamento di una seconda quota, pari al 30%, dietro presentazione di spese sostenute pari almeno al doppio dell’anticipo;
  3. saldo del 20% alla verifica della conclusione del programma.
16. Le spese ammissibili sono quelle indicate al comma 24 del precedente articolo 5, ivi comprese le spese sostenute per studi relative alla proprietà intellettuale, studi di mercato, studi di fattibilità. La decorrenza delle spese ammissibili è fissata al 90° giorno successivo alla presentazione della domanda. 

17. I soggetti beneficiari dell’agevolazione del MURST sono tenuti a:

  • impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;
  • assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici e, in caso contrario, informare tempestivamente il MURST delle proprie intenzioni;
  • partecipare a manifestazioni a richiesta del MURST e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;
  • indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MURST in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno fina

 




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